Art. 7.
   Modalita' per il conseguimento del certificato di abilitazione

   1.  La  Regione  istituisce  o  riconosce  i corsi di formazione e
preparazione  all'esercizio  dell'attivita' agrituristica organizzati
da  province,  organizzazioni  professionali, associazioni e consorzi
agrituristici,   enti   locali,   Ente   Regionale   per   i  Servizi
all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), Camere di commercio lombarde,
nonche'  dalle  aggregazioni  d'impresa di cui alla legge regionale 2
febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitivita' per le imprese e per
il territorio della Lombardia).
   2.  Il  certificato  di  abilitazione  si  consegue  a  seguito di
frequenza,   con   esito  positivo,  di  un  corso  di  formazione  e
preparazione  all'esercizio  dell'attivita' agrituristica istituito o
riconosciuto dalla Regione.
   3.   La   Giunta   regionale   stabilisce   le  modalita'  per  il
riconoscimento,  l'organizzazione,  la  durata e le materie del corso
professionale abilitante.
   4.  Il  certificato  di  abilitazione rilasciato nel territorio di
qualsiasi   provincia   della   Lombardia  ha  validita'  sull'intero
territorio  regionale.  Eventuali  abilitazioni  rilasciate  da altre
regioni   possono   essere   riconosciute  dalla  provincia  solo  se
conseguite a seguito di un corso di formazione e preparazione.