Art. 7. Modalita' per il conseguimento del certificato di abilitazione 1. La Regione istituisce o riconosce i corsi di formazione e preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica organizzati da province, organizzazioni professionali, associazioni e consorzi agrituristici, enti locali, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), Camere di commercio lombarde, nonche' dalle aggregazioni d'impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitivita' per le imprese e per il territorio della Lombardia). 2. Il certificato di abilitazione si consegue a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione e preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica istituito o riconosciuto dalla Regione. 3. La Giunta regionale stabilisce le modalita' per il riconoscimento, l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale abilitante. 4. Il certificato di abilitazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Lombardia ha validita' sull'intero territorio regionale. Eventuali abilitazioni rilasciate da altre regioni possono essere riconosciute dalla provincia solo se conseguite a seguito di un corso di formazione e preparazione.