Art. 8. Uso della denominazione agriturismo e del marchio regionale agrituristico 1. E' riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attivita' agrituristica l'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati, nonche' la possibilita' di fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio dell'attivita' e nei rapporti con i terzi. 2. L'azienda agrituristica deve apporre al proprio ingresso l'apposito marchio di riconoscimento unitamente alle targhe segnaletiche e tabelle identificative, cosi' come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 1995, n. 5/69319 (Legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1992 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale». Art. 9. - Approvazione dei prototipi di segnaletica stradale ed aziendale per le imprese agrituristiche), unito alla denominazione aziendale utilizzata per identificare l'attivita', preceduta dal termine agriturismo, specificando se in forma familiare o aziendale, nonche' 1'indicazione, mediante opportuna simbologia grafica, dei servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalita' ed alla somministrazione di pasti e bevande. 3. La denominazione agriturismo deve essere esclusiva. L'offerta di ogni altro servizio compatibile con le disposizioni della legge regionale n. 10/2007 e del regolamento deve essere oggetto di segnalazione autonoma.