Art. 8.
Uso   della   denominazione   agriturismo  e  del  marchio  regionale
                            agrituristico

   1.   E'   riservato   esclusivamente  alle  aziende  agricole  che
esercitano   l'attivita'   agrituristica  l'uso  della  denominazione
agriturismo   e   dei   termini   attributivi  derivati,  nonche'  la
possibilita'  di  fregiarsi di idonei segni distintivi nell'esercizio
dell'attivita' e nei rapporti con i terzi.
   2.  L'azienda  agrituristica  deve  apporre  al  proprio  ingresso
l'apposito   marchio   di   riconoscimento   unitamente  alle  targhe
segnaletiche  e  tabelle  identificative,  cosi'  come previsto dalla
deliberazione  della  Giunta  regionale  12  giugno  1995, n. 5/69319
(Legge  regionale n.  3  del  31  gennaio  1992 «Disciplina regionale
dell'agriturismo  e  valorizzazione del territorio rurale». Art. 9. -
Approvazione  dei  prototipi di segnaletica stradale ed aziendale per
le   imprese  agrituristiche),  unito  alla  denominazione  aziendale
utilizzata   per  identificare  l'attivita',  preceduta  dal  termine
agriturismo,  specificando se in forma familiare o aziendale, nonche'
1'indicazione,  mediante  opportuna  simbologia  grafica, dei servizi
offerti   con   esplicito   riferimento   all'ospitalita'   ed   alla
somministrazione di pasti e bevande.
   3.  La  denominazione agriturismo deve essere esclusiva. L'offerta
di  ogni  altro  servizio compatibile con le disposizioni della legge
regionale n.  10/2007  e  del  regolamento  deve  essere  oggetto  di
segnalazione autonoma.