Art. 9.
                Obblighi dell'operatore agrituristico

   1.  L'operatore agrituristico e' tenuto ad esporre al pubblico, in
luogo accessibile e ben visibile, la dichiarazione di avvio attivita'
e  le tariffe praticate, nonche' la composizione e la provenienza dei
prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande.
   2.  E'  fatto  obbligo  di  comunicare  alle autorita' di pubblica
sicurezza  la  presenza  di  ospiti  in  azienda,  in  caso  di  loro
pernottamento.