Art. 9. Obblighi dell'operatore agrituristico 1. L'operatore agrituristico e' tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile, la dichiarazione di avvio attivita' e le tariffe praticate, nonche' la composizione e la provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande. 2. E' fatto obbligo di comunicare alle autorita' di pubblica sicurezza la presenza di ospiti in azienda, in caso di loro pernottamento.