Art. 10. Disposizioni comuni 1. La provincia puo' attribuire buoni formativi e borse di studio per dare la possibilita' ai soggetti disoccupati o inoccupati ed ai lavoratori di frequentare interventi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le proprie competenze e i propri saperi. 2. Le modalita', i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni formativi e delle borse di studio sono stabiliti con la deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3.