Art. 10.
                         Disposizioni comuni

   1.  La provincia puo' attribuire buoni formativi e borse di studio
per  dare  la possibilita' ai soggetti disoccupati o inoccupati ed ai
lavoratori   di   frequentare  interventi  formativi  finalizzati  ad
accrescere e migliorare le proprie competenze e i propri saperi.
   2.  Le  modalita', i termini e le aree di intervento di erogazione
dei  buoni  formativi  e  delle borse di studio sono stabiliti con la
deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3.