Art. 11.
                           Buoni formativi

   1.  L'individuazione  degli  interventi  che possono essere fruiti
mediante  i buoni formativi e' effettuata con le vigenti procedure in
materia di appalti di pubblici servizi.
   2.  I soggetti che intendono realizzare servizi formativi fruibili
mediante  buoni  devono  assumere  l'impegno  a realizzare i percorsi
proposti  con  un  numero minimo di sei e un numero massimo di dodici
utenti che dispongono di buoni formativi.
   3.  Le  proposte  di intervento sono valutate dai nuclei istituiti
secondo quanto previsto all'art. 8 sulla base dei seguenti criteri:
    a)  rispondenza  dei progetti proposti agli obiettivi e contenuti
delle  politiche  formative  della  Provincia,  compresa  un'adeguata
distribuzione dell'offerta formativa sul territorio;
    b)  profili  di  merito  (metodi,  contenuti, caratteristiche dei
docenti, delle attrezzature, ecc.) delle proposte formulate;
    c)  coerenza dell'offerta economica con gli standard di costo che
saranno definiti dall'AdG.
   4.  L'individuazione  degli interventi ai sensi di questo articolo
e'  condizionata al preventivo accreditamento del soggetto proponente
secondo quanto disposto dalla sezione III.