Art. 11. Buoni formativi 1. L'individuazione degli interventi che possono essere fruiti mediante i buoni formativi e' effettuata con le vigenti procedure in materia di appalti di pubblici servizi. 2. I soggetti che intendono realizzare servizi formativi fruibili mediante buoni devono assumere l'impegno a realizzare i percorsi proposti con un numero minimo di sei e un numero massimo di dodici utenti che dispongono di buoni formativi. 3. Le proposte di intervento sono valutate dai nuclei istituiti secondo quanto previsto all'art. 8 sulla base dei seguenti criteri: a) rispondenza dei progetti proposti agli obiettivi e contenuti delle politiche formative della Provincia, compresa un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa sul territorio; b) profili di merito (metodi, contenuti, caratteristiche dei docenti, delle attrezzature, ecc.) delle proposte formulate; c) coerenza dell'offerta economica con gli standard di costo che saranno definiti dall'AdG. 4. L'individuazione degli interventi ai sensi di questo articolo e' condizionata al preventivo accreditamento del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla sezione III.