Art. 12.
                           Borse di studio

   1.   Le  borse  di  studio  possono  essere  utilizzate  solo  per
frequentare  interventi  formativi  che  favoriscano il rafforzamento
delle  competenze  degli operatori del sistema scolastico, formativo,
del lavoro.
   2.  Le  borse di studio possono essere utilizzate presso strutture
di  formazione italiane o europee, abilitate al rilascio di titoli di
studio    a   livello   universitario,   ufficiali   o   riconosciuti
dall'ordinamento   nazionale,   mediante  la  frequenza  di  percorsi
stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 3.
   3.   L'erogazione   delle   borse  di  studio  e'  subordinata  al
conseguimento  certificato  dei traguardi formativi annuali stabiliti
dal percorso di studio.
   4. Le borse di studio coprono gli oneri connessi all'iscrizione al
corso  e  gli  altri  oneri connessi alla frequenza individuati dalla
deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3.