Art. 12. Borse di studio 1. Le borse di studio possono essere utilizzate solo per frequentare interventi formativi che favoriscano il rafforzamento delle competenze degli operatori del sistema scolastico, formativo, del lavoro. 2. Le borse di studio possono essere utilizzate presso strutture di formazione italiane o europee, abilitate al rilascio di titoli di studio a livello universitario, ufficiali o riconosciuti dall'ordinamento nazionale, mediante la frequenza di percorsi stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 2, comma 3. 3. L'erogazione delle borse di studio e' subordinata al conseguimento certificato dei traguardi formativi annuali stabiliti dal percorso di studio. 4. Le borse di studio coprono gli oneri connessi all'iscrizione al corso e gli altri oneri connessi alla frequenza individuati dalla deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3.