Art. 16.
                      Valutazione delle domande

   1.  L'istruttoria  delle  domande  di accreditamento e' effettuata
attraverso  l'esame  della  documentazione  presentata  nonche',  ove
ritenuto  opportuno,  attraverso  un'attivita'  di  indagine  diretta
presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi formative.
   2.   Ove   il  soggetto  richiedente  risulti  in  possesso  della
certificazione  ISO  9001  relativa  all'area «Servizi formativi», la
valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1
lettere  c)  ed e), ove richiesto dall'interessato, e' effettuata con
riferimento alla documentazione del sistema qualita' certificato.
   3.  Il  procedimento  di  accreditamento  si  conclude nel termine
massimo  di quarantacinque giorni con il provvedimento di concessione
o  di  diniego  dell'accreditamento  da  parte del responsabile della
struttura che svolge le funzioni di AdG.
   4.  Nel  caso  in cui la valutazione della domanda avvenga secondo
quanto  indicato  dal comma 2 del presente articolo, il provvedimento
di accreditamento risulta concesso in «semplificazione ISO».
   5.   L'AdG,  per  l'istruttoria  delle  domande  presentate,  puo'
avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della
vigente normativa provinciale.