Art. 16. Valutazione delle domande 1. L'istruttoria delle domande di accreditamento e' effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonche', ove ritenuto opportuno, attraverso un'attivita' di indagine diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi formative. 2. Ove il soggetto richiedente risulti in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area «Servizi formativi», la valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1 lettere c) ed e), ove richiesto dall'interessato, e' effettuata con riferimento alla documentazione del sistema qualita' certificato. 3. Il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni con il provvedimento di concessione o di diniego dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura che svolge le funzioni di AdG. 4. Nel caso in cui la valutazione della domanda avvenga secondo quanto indicato dal comma 2 del presente articolo, il provvedimento di accreditamento risulta concesso in «semplificazione ISO». 5. L'AdG, per l'istruttoria delle domande presentate, puo' avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della vigente normativa provinciale.