Art. 18.
                        Verifiche periodiche

   1.  Nel  corso  del periodo di validita' dell'accreditamento 1'AdG
verifica  la  permanenza  dei  requisiti  di  accreditamento mediante
verifiche   annuali,  anche  a  campione,  presso  i  soggetti  e  le
rispettive sedi.
   2.  Per  i  soggetti  ai  quali e' stato concesso l'accreditamento
secondo   quanto  previsto  dall'art.  16,  comma  4.,  le  verifiche
periodiche sono effettuate solo con riguardo ai requisiti non coperti
da   semplificazione  ISO  sino  a  quando  restano  in  costanza  di
certificazione.
   3.  Per  svolgere  le  attivita'  di  cui  al  comma 1, l'AdG puo'
avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della
normativa provinciale.