Art. 18. Verifiche periodiche 1. Nel corso del periodo di validita' dell'accreditamento 1'AdG verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento mediante verifiche annuali, anche a campione, presso i soggetti e le rispettive sedi. 2. Per i soggetti ai quali e' stato concesso l'accreditamento secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4., le verifiche periodiche sono effettuate solo con riguardo ai requisiti non coperti da semplificazione ISO sino a quando restano in costanza di certificazione. 3. Per svolgere le attivita' di cui al comma 1, l'AdG puo' avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale.