Art. 19.
         Conferma, sospensione e revoca dell'accreditamento

   1.  Durante  il  periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti
accreditati  hanno  l'obbligo  di confermare al termine di ogni anno,
mediante   comunicazione   scritta,   la   permanenza  dei  requisiti
richiesti.  In  caso  di  mancata  comunicazione, previo in ogni caso
invito  a  provvedere, l'accreditamento e' revocato con provvedimento
dell'AdG.
   2.  Nel  caso  in cui, anche a seguito dell'attivita' di controllo
prevista dall'art. 15 e delle verifiche periodiche previste dall'art.
18, si riscontri che il soggetto accreditato non sia piu' in possesso
di uno o piu' requisiti richiesti o risulti il mancato rispetto degli
impegni  assunti ai sensi dell'art. 15, l'AdG segnala all'interessato
quanto  riscontrato e lo invita a presentare entro un congruo termine
le eventuali controdeduzioni.
   3.  Trascorso  inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso
di mancato accoglimento delle controdeduzioni:
    a)  ove  le  difformita'  riscontrate siano sanabili da parte del
soggetto,   l'AdG   dispone   la  sospensione  del  provvedimento  di
accreditamento   ed   impartisce   le   prescrizioni  necessarie  per
regolarizzare    la    posizione,   nonche'   il   termine   per   la
regolarizzazione.  La  sospensione  opera  fino  a quando il soggetto
abbia  provveduto  a  regolarizzare la sua posizione entro il termine
stabilito  allo  scopo, fatta salva la conclusione delle attivita' in
corso.
    b)  nel caso in cui le difformita' riscontrate non siano sanabili
o  il  soggetto  interessato  non  abbia ottemperato nei termini alle
prescrizioni  impartite,  ai  sensi della lettera a) di questo comma,
l'AdG   dispone   la   revoca  dell'accreditamento,  fatta  salva  la
conclusione delle attivita' in corso.