Art. 19. Conferma, sospensione e revoca dell'accreditamento 1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accreditamento e' revocato con provvedimento dell'AdG. 2. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 15 e delle verifiche periodiche previste dall'art. 18, si riscontri che il soggetto accreditato non sia piu' in possesso di uno o piu' requisiti richiesti o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 15, l'AdG segnala all'interessato quanto riscontrato e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni: a) ove le difformita' riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, l'AdG dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento ed impartisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonche' il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attivita' in corso. b) nel caso in cui le difformita' riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, l'AdG dispone la revoca dell'accreditamento, fatta salva la conclusione delle attivita' in corso.