Art. 2. Modalita' di attuazione del programma operativo 1. Gli interventi che la provincia attua per il perseguimento delle strategie indicate nel PO sono programmati, individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa sui fondi strutturali sul fondo sociale europeo (di seguito denominato FSE) di fonte comunitaria, nazionale, provinciale e da quella contenuta nel presente regolamento. 2. I compiti delle diverse strutture provinciali in relazione all'attuazione del PO di cui all'art. 1 sono stabilite nel programma medesimo, eventualmente integrato, laddove espressamente previsto dallo stesso, con deliberazioni della Giunta provinciale. Il PO individua l'autorita' di gestione del PO FSE provinciale (di seguito denominata AdG) e gli organismi intermedi di questa (di seguito denominati O.I.), ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006. 3. Con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di indirizzo politico dell'AdG del FSE previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provincia-le per le pari opportunita', sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione del PO. La proposta di deliberazione e' predisposta dall'AdG del PO d'intesa con gli 0.I. 4. La programmazione degli interventi cofinanziati dal FSE e' effettuata con gli strumenti previsti dalla vigente normativa provinciale.