Art. 2.
           Modalita' di attuazione del programma operativo

   1.  Gli  interventi  che  la  provincia attua per il perseguimento
delle  strategie  indicate  nel  PO  sono  programmati, individuati e
realizzati   secondo   quanto  previsto  dalla  normativa  sui  fondi
strutturali  sul fondo sociale europeo (di seguito denominato FSE) di
fonte  comunitaria,  nazionale, provinciale e da quella contenuta nel
presente regolamento.
   2.  I  compiti  delle  diverse  strutture provinciali in relazione
all'attuazione  del PO di cui all'art. 1 sono stabilite nel programma
medesimo,  eventualmente  integrato,  laddove  espressamente previsto
dallo  stesso,  con  deliberazioni  della  Giunta  provinciale. Il PO
individua  l'autorita' di gestione del PO FSE provinciale (di seguito
denominata  AdG)  e  gli  organismi  intermedi  di questa (di seguito
denominati  O.I.),  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 1083/2006 del
consiglio dell'11 luglio 2006.
   3.   Con  deliberazione  della  giunta  provinciale,  su  proposta
dell'assessore  competente  in materia di indirizzo politico dell'AdG
del  FSE  previo parere della commissione provinciale per l'impiego e
della   commissione  provincia-le  per  le  pari  opportunita',  sono
definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'attuazione  del PO. La
proposta di deliberazione e' predisposta dall'AdG del PO d'intesa con
gli 0.I.
   4.  La  programmazione  degli  interventi  cofinanziati dal FSE e'
effettuata   con  gli  strumenti  previsti  dalla  vigente  normativa
provinciale.