Art. 22.
                    Modalita' di rendicontazione

   1.  Per  rendicontazione  si  intende  l'insieme degli adempimenti
richiesti  ai soggetti attuatori e beneficiari di finanziamento volti
a  consentire alla provincia l'accertamento del corretto utilizzo dei
finanziamenti  concessi  e la conseguente erogazione del saldo finale
dei medesimi.
   2.  La rendicontazione e' effettuata mediante la presentazione del
consuntivo   di  gestione,  non  accompagnato  dai  titoli  di  spesa
giustificativi.
   3.  Gli  enti  pubblici  effettuano  la  rendicontazione  mediante
presentazione  del provvedimento dell'organo competente che dia conto
delle  spese  effettivamente sostenute con riferimento alle attivita'
affidate  in gestione e che certifichi l'avvenuto rispetto in sede di
gestione  e  consuntivazione  della normativa, delle procedure, degli
standard  e dei parametri di costo stabiliti dai competenti organismi
provinciali,  nazionali  e comunitari. L'AdG e gli 0.I. effettuano il
controllo  sui  titoli  che  comprovano le spese sostenute dagli enti
pubblici,  con riferimento a un campione di almeno il dieci per cento
degli   interventi   formativi.  Tale  controllo  e'  effettuato,  su
richiesta  dell'AdG  o degli 0.I. per quanto di competenza, presso la
sede  legale  del  soggetto attuatore ovvero presso la sede formativa
accreditata.  Di  tali  controlli vengono redatti appositi verbali di
verifica.
   4.  In  allegato ai documenti di cui ai commi 2 o 3, devono essere
presentati:
    a) la richiesta di saldo;
    b) una relazione sull'attivita' svolta;
    c)  la  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio che certifichi
che,  per lo svolgimento dell'intervento oggetto di finanziamento, il
soggetto attuatore non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche;
    d)  l'ultimo  estratto del conto corrente bancario utilizzato per
la gestione finanziaria.