Art. 22. Modalita' di rendicontazione 1. Per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai soggetti attuatori e beneficiari di finanziamento volti a consentire alla provincia l'accertamento del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi e la conseguente erogazione del saldo finale dei medesimi. 2. La rendicontazione e' effettuata mediante la presentazione del consuntivo di gestione, non accompagnato dai titoli di spesa giustificativi. 3. Gli enti pubblici effettuano la rendicontazione mediante presentazione del provvedimento dell'organo competente che dia conto delle spese effettivamente sostenute con riferimento alle attivita' affidate in gestione e che certifichi l'avvenuto rispetto in sede di gestione e consuntivazione della normativa, delle procedure, degli standard e dei parametri di costo stabiliti dai competenti organismi provinciali, nazionali e comunitari. L'AdG e gli 0.I. effettuano il controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute dagli enti pubblici, con riferimento a un campione di almeno il dieci per cento degli interventi formativi. Tale controllo e' effettuato, su richiesta dell'AdG o degli 0.I. per quanto di competenza, presso la sede legale del soggetto attuatore ovvero presso la sede formativa accreditata. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica. 4. In allegato ai documenti di cui ai commi 2 o 3, devono essere presentati: a) la richiesta di saldo; b) una relazione sull'attivita' svolta; c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che, per lo svolgimento dell'intervento oggetto di finanziamento, il soggetto attuatore non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche; d) l'ultimo estratto del conto corrente bancario utilizzato per la gestione finanziaria.