Art. 23. Termini 1. La rendicontazione da parte degli interessati deve essere conclusa, con la presentazione della documentazione richiesta a norma degli articoli precedenti, entro settantacinque giorni dalla conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento. Termini e modalita' diversi potranno essere definiti con la deliberazione prevista dall'art. 2, comma 3. 2. Il soggetto attuatore, ove risulti impossibilitato a rispettare il termine di cui al comma 1, puo' presentare, prima della scadenza del predetto termine, motivata richiesta di proroga. La proroga del termine puo' essere concessa una sola volta e non puo' comunque superare i trenta giorni.