Art. 23.
                               Termini

   1.  La  rendicontazione  da  parte  degli  interessati deve essere
conclusa, con la presentazione della documentazione richiesta a norma
degli   articoli   precedenti,   entro  settantacinque  giorni  dalla
conclusione   dell'intervento  ammesso  a  finanziamento.  Termini  e
modalita'  diversi  potranno  essere  definiti  con  la deliberazione
prevista dall'art. 2, comma 3.
   2. Il soggetto attuatore, ove risulti impossibilitato a rispettare
il  termine  di cui al comma 1, puo' presentare, prima della scadenza
del  predetto  termine, motivata richiesta di proroga. La proroga del
termine  puo'  essere  concessa  una  sola  volta e non puo' comunque
superare i trenta giorni.