Art. 4. Attuazione degli interventi 1. Gli interventi cofinanziati dal FSE sono assegnati in gestione, finanziati o attuati nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e provinciale in materia di appalti pubblici, di concessioni e di aiuti di Stato. 2. Fatto salvo quanto previsto da questo regolamento, gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale di riferimento. 3. Gli interventi di cui al comma 1 aventi contenuto formativo sono attuati secondo quanto previsto dal capo II mediante: a) l'affidamento in gestione a soggetti accreditati; b) il finanziamento di azioni di formazione attuate dalle imprese; c) l'attribuzione di buoni formativi e di borse di studio. 4. Possono essere attuati mediante l'erogazione di buoni di servizio gli interventi di cui al comma 1 volti a favorire la conciliazione fra necessita' professionali dei lavoratori e delle lavoratrici ed i loro impegni quali genitori di figli minori o portatori di handicap o quali figli o conviventi di soggetti invalidi e anziani non autosufficienti; le modalita', i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio sono stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 3 dell'art. 2. 5. Eventuali deroghe alle procedure previste da questo articolo possono essere concesse solo dal comitato nazionale del quadro di riferimento strategico nazionale dedicato alle risorse umane, d'intesa con la Commissione europea. Nel caso tali deroghe siano motivate da ragioni esclusivamente di natura locale, esse possono essere stabilite dalla Giunta provinciale, d'intesa con la Commissione europea, previo esame del comitato di sorveglianza provinciale.