Art. 4.
                     Attuazione degli interventi

   1. Gli interventi cofinanziati dal FSE sono assegnati in gestione,
finanziati  o  attuati  nel  rispetto  della  disciplina comunitaria,
nazionale   e   provinciale   in  materia  di  appalti  pubblici,  di
concessioni e di aiuti di Stato.
   2.   Fatto  salvo  quanto  previsto  da  questo  regolamento,  gli
interventi  di  cui  al  comma  1  sono attuati secondo la disciplina
prevista dalla normativa provinciale di riferimento.
   3.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 aventi contenuto formativo
sono attuati secondo quanto previsto dal capo II mediante:
    a) l'affidamento in gestione a soggetti accreditati;
    b)  il  finanziamento  di  azioni  di  formazione  attuate  dalle
imprese;
    c) l'attribuzione di buoni formativi e di borse di studio.
   4.  Possono  essere  attuati  mediante  l'erogazione  di  buoni di
servizio  gli  interventi  di  cui  al  comma  1  volti a favorire la
conciliazione  fra  necessita'  professionali  dei lavoratori e delle
lavoratrici  ed  i  loro  impegni  quali  genitori  di figli minori o
portatori di handicap o quali figli o conviventi di soggetti invalidi
e  anziani  non autosufficienti; le modalita', i termini e le aree di
intervento  di erogazione dei buoni di servizio sono stabiliti con la
deliberazione prevista dal comma 3 dell'art. 2.
   5.  Eventuali  deroghe  alle procedure previste da questo articolo
possono  essere  concesse  solo  dal comitato nazionale del quadro di
riferimento   strategico   nazionale  dedicato  alle  risorse  umane,
d'intesa  con  la  Commissione  europea.  Nel caso tali deroghe siano
motivate  da  ragioni  esclusivamente  di natura locale, esse possono
essere   stabilite   dalla   Giunta   provinciale,  d'intesa  con  la
Commissione  europea,  previo  esame  del  comitato  di  sorveglianza
provinciale.