Art. 7.
          Criteri di valutazione delle proposte progettuali

   1.  Le  proposte  progettuali  sono  valutate  secondo  i seguenti
criteri generali, che sono specificati con deliberazione della Giunta
provinciale:
    a)  coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione
del contesto di riferimento;
    b)  congruita'  degli  obiettivi  formativi  e  delle  specifiche
caratteristiche    organizzative    progettuali    con    le   figure
professionali,   o   con   le   competenze  definiti  negli  atti  di
programmazione di cui all'art. 2, comma 4;
    c)  aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare
attenzione   alla   capacita'   di   conseguire   gli   obiettivi  di
apprendimento e favorire la certificabilita' degli stessi;
    d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO.
   2.  Qualora  le  proposte  progettuali  si  riferiscano  ad azioni
descritte  in forma puntuale e dettagliata dalla provincia negli atti
di  programmazione richiamati dall'art. 2, comma 4, si fa riferimento
al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.