Art. 7. Criteri di valutazione delle proposte progettuali 1. Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri generali, che sono specificati con deliberazione della Giunta provinciale: a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto di riferimento; b) congruita' degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche organizzative progettuali con le figure professionali, o con le competenze definiti negli atti di programmazione di cui all'art. 2, comma 4; c) aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla capacita' di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilita' degli stessi; d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO. 2. Qualora le proposte progettuali si riferiscano ad azioni descritte in forma puntuale e dettagliata dalla provincia negli atti di programmazione richiamati dall'art. 2, comma 4, si fa riferimento al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.