Art. 8. Nuclei tecnici di valutazione 1. L'AdG e gli O.I., per quanto di rispettiva competenza, verificano le proposte progettuali in merito alla loro ammissibilita' e procedono alla costituzione di nuclei tecnici di valutazione (di seguito denominati nuclei). 2. I nuclei di cui al comma 1 valutano le proposte progettuali, predispongono apposite graduatorie di progetti potenzialmente affidabili o finanziabili. I nuclei deliberano a maggioranza semplice. 3. L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza approvano le graduatorie predisposte dai nuclei. 4. I nuclei sono composti da almeno tre membri esterni alla Provincia, esperti in materia di formazione e di valutazione di azioni formative. Ai medesimi sono corrisposti i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa provinciale. 5. L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza, possono attribuire ad esperti esterni, incarichi di collaborazione a supporto dell'azione di valutazione dei nuclei.