Art. 8.
                    Nuclei tecnici di valutazione

   1.  L'AdG  e  gli  O.I.,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,
verificano le proposte progettuali in merito alla loro ammissibilita'
e  procedono  alla  costituzione di nuclei tecnici di valutazione (di
seguito denominati nuclei).
   2.  I  nuclei  di cui al comma 1 valutano le proposte progettuali,
predispongono   apposite   graduatorie   di  progetti  potenzialmente
affidabili   o   finanziabili.  I  nuclei  deliberano  a  maggioranza
semplice.
   3.  L'AdG  e  gli  O.I.,  per  quanto  di  competenza approvano le
graduatorie predisposte dai nuclei.
   4.  I  nuclei  sono  composti  da  almeno  tre membri esterni alla
Provincia,  esperti  in  materia  di  formazione  e di valutazione di
azioni  formative.  Ai  medesimi  sono  corrisposti  i  compensi  e i
rimborsi stabiliti dalla normativa provinciale.
   5.  L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza, possono attribuire
ad   esperti   esterni,   incarichi   di  collaborazione  a  supporto
dell'azione di valutazione dei nuclei.