Art. 9.
       Affidamento in gestione o concessione dei finanziamenti

   1.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 2, il finanziamento
degli  interventi  o  l'affidamento  in  gestione e' disposto, previo
parere della commissione provinciale per l'impiego, nei confronti dei
soggetti  che  hanno presentato le proposte progettuali e che si sono
classificati utilmente nelle graduatorie di cui all'art. 8 o all'art.
7, comma 2.
   2.   L'affidamento   in  gestione  degli  interventi  e'  peraltro
condizionato   all'accreditamento  del  soggetto  proponente  secondo
quanto disposto dalla sezione III.