Art. 9. Affidamento in gestione o concessione dei finanziamenti 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il finanziamento degli interventi o l'affidamento in gestione e' disposto, previo parere della commissione provinciale per l'impiego, nei confronti dei soggetti che hanno presentato le proposte progettuali e che si sono classificati utilmente nelle graduatorie di cui all'art. 8 o all'art. 7, comma 2. 2. L'affidamento in gestione degli interventi e' peraltro condizionato all'accreditamento del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla sezione III.