Art. 10. Oneri continuativi 1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2008, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attivita' o interventi di carattere continuativo o ricorrente, e' disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unita' previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione. 2. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.