Art. 10.
                         Oneri continuativi

   1.  L'autorizzazione  di  spesa  per l'esercizio 2008, concernente
leggi  regionali  e  statali,  attualmente  in  vigore  che  regolano
attivita'  o  interventi  di  carattere continuativo o ricorrente, e'
disposta   dalla   presente   legge   negli   importi   indicati   in
corrispondenza  a  ciascuna  unita'  previsionale di base della spesa
nell'allegato stato di previsione.
   2.  Le  procedure  di  gestione  e le modalita' di erogazione sono
quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella
denominazione  dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in
materia  di  gestione  delle spese introdotta dalla legge regionale 7
maggio 2002, n. 4.