Art. 11.
               Fondo di riserva per spese obbligatorie

   1.  Alla  unita'  previsionale  di  base  n.  830  dello  stato di
previsione   della   spesa   e'   autorizzata   l'iscrizione  di  uno
stanziamento  di competenza di euro 523.518, 47 a titolo di «Fondo di
riserva per spese obbligatorie; con uguale dotazione di cassa.
   2.  Sono  considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella
n. 4 di cui all'art. 6, comma 1 della presente legge.
   3.  L'utilizzo  del  fondo  e'  disciplinato  dalle norme previste
dall'art.  24 della legge regionale di contabilita' 7 maggio 2002, n.
4.