Art. 11. Fondo di riserva per spese obbligatorie 1. Alla unita' previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 523.518, 47 a titolo di «Fondo di riserva per spese obbligatorie; con uguale dotazione di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'art. 6, comma 1 della presente legge. 3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilita' 7 maggio 2002, n. 4.