Art. 13.
         Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

   1.  Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le
quali  sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio
diritto  a  riscuotere  e'  autorizzata  l'iscrizione,  nella  unita'
previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di
un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2008,
di euro 200.000, 00.
   2.  Per  l'utilizzo  del  fondo  sara'  osservato  quanto previsto
dall'art.  27 della legge regionale di contabilita' 7 maggio 2002, n.
4.