Art. 13. Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati 1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere e' autorizzata l'iscrizione, nella unita' previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2008, di euro 200.000, 00. 2. Per l'utilizzo del fondo sara' osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilita' 7 maggio 2002, n. 4.