Art. 14.
                      Fondo di riserva di cassa

   1. E' autorizzata l'iscrizione alla unita' previsionale di base n.
850  dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa
dell'importo  di euro 10.000.000, 00 a titolo di «Fondo di riserva di
cassa».
   2.  I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per
far  fronte  a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le
relative  destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del
bilancio  di  cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge
regionale 7 maggio 2002, n. 4.