Art. 14. Fondo di riserva di cassa 1. E' autorizzata l'iscrizione alla unita' previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di euro 10.000.000, 00 a titolo di «Fondo di riserva di cassa». 2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.