Art. 16.
           Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

   1.  Alle  spese  per  l'esercizio  delle funzioni trasferite dallo
Stato  ai  sensi  dell'art.  117  della  Costituzione,  in assenza di
legislazione  regionale,  si  provvede  sulla  base  della  normativa
statale.