Art. 18.
                       Variazione al bilancio

   1.  La  giunta  regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della
legge  regionale  7  maggio  2002,  n. 4 «Nuovo ordinamento contabile
della  Regione  Molise»  e'  autorizzata,  nel  corso  dell'esercizio
finanziario  2008,  ad  apportare  variazioni  al  bilancio  mediante
provvedimenti   amministrativi  per  l'istituzione  di  nuove  unita'
previsionali  di  entrata,  per  l'iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni  vincolate  a  scopi  specifici  da  parte dello Stato e
dell'Unione  europea,  nonche' per l'iscrizione delle relative spese,
quando  queste  siano  tassativamente  regolate dalla legislazione in
vigore.
   2.  Analogamente  la giunta regionale e' autorizzata, ai sensi del
comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo
ordinamento contabile della Regione Molise», ad effettuare variazioni
compensative,  all'interno  della medesima classificazione economica,
tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di
una  stessa  funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
La  giunta Regionale e' altresi' autorizzata ad effettuare variazioni
compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le
variazioni  stesse  siano  necessarie  per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata.