Art. 18. Variazione al bilancio 1. La giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» e' autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2008, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unita' previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonche' per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. 2. Analogamente la giunta regionale e' autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unita' previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La giunta Regionale e' altresi' autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unita' previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.