Art. 2.
 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8

   1.  L'art.  11  della  legge regionale n. 8/2004 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  11  (Finanza  e  contabilita).  - 1. Sono atti fondamentali
della gestione economico-finanziaria dei consorzi:
    a) il piano economico finanziario;
    b)  il bilancio di esercizio, strutturato e redatto conformemente
alle  disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di societa' per
azioni.
   2.  Le  scritture  contabili  devono consentire la rilevazione dei
costi  delle  attivita'  espletate, dei servizi prestati e dei ricavi
conseguiti,  nonche'  le  variazioni  negli elementi attivi e passivi
patrimoniali,  applicando i principi contabili generalmente condivisi
in materia di redazione dei bilanci delle societa' per azioni.
   3.   La  contabilita'  analitica  deve  fornire  informazioni  per
razionalizzare  le scelte di gestione, specificando in particolare la
quota  dei  costi  generali  non riferibili alla gestione dei servizi
reali erogati.».