Art. 2. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 1. L'art. 11 della legge regionale n. 8/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Finanza e contabilita). - 1. Sono atti fondamentali della gestione economico-finanziaria dei consorzi: a) il piano economico finanziario; b) il bilancio di esercizio, strutturato e redatto conformemente alle disposizioni del codice civile in materia di societa' per azioni. 2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attivita' espletate, dei servizi prestati e dei ricavi conseguiti, nonche' le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, applicando i principi contabili generalmente condivisi in materia di redazione dei bilanci delle societa' per azioni. 3. La contabilita' analitica deve fornire informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, specificando in particolare la quota dei costi generali non riferibili alla gestione dei servizi reali erogati.».