Art. 2.
                     Destinatari dei contributi

   1.   I  destinatari  dei  contributi  sono  il  coniuge,  i  figli
legittimi. naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, nonche' i
componenti  della  famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del decreto
del  Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (approvazione
del  nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), della
vittima al momento dell'incidente.
   2.  Sono  inclusi i figli della vittima non coabitanti, nonche' il
coniuge separato.
   3.  Dal  novero  dei destinatari di cui al comma 1 sono escluse le
persone che coabitano esclusivamente per ragioni di lavoro.
   4.  In  mancanza delle persone indicate ai commi 1 e 2 destinatari
dei  contributi  sono  i  genitori  della vittima non coabitanti o in
mancanza, i fratelli e le sorelle.
   5.  Le  persone indicate ai commi precedenti sono destinatarie dei
contributi  previsti  dal  presente  articolo  a  condizione  che non
abbiano  gia'  ottenuto benefici a carico del bilancio regionale, per
il  medesimo  evento  luttuoso  e  per le medesime finalita' previste
dalla legge regionale n. 25/2007.