Art. 2. Destinatari dei contributi 1. I destinatari dei contributi sono il coniuge, i figli legittimi. naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, nonche' i componenti della famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), della vittima al momento dell'incidente. 2. Sono inclusi i figli della vittima non coabitanti, nonche' il coniuge separato. 3. Dal novero dei destinatari di cui al comma 1 sono escluse le persone che coabitano esclusivamente per ragioni di lavoro. 4. In mancanza delle persone indicate ai commi 1 e 2 destinatari dei contributi sono i genitori della vittima non coabitanti o in mancanza, i fratelli e le sorelle. 5. Le persone indicate ai commi precedenti sono destinatarie dei contributi previsti dal presente articolo a condizione che non abbiano gia' ottenuto benefici a carico del bilancio regionale, per il medesimo evento luttuoso e per le medesime finalita' previste dalla legge regionale n. 25/2007.