Art. 3. Entita' dei contributi 1. I contributi, in qualita' di sussidi corrisposti a titolo assistenziale ai sensi e per gli effetti previsti all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie), ammontano ad euro 10.000,00 per singolo evento luttuoso. Da tale somma si detrae quanto eventualmente gia' liquidato ai destinatari di cui all'art. 2 a carico del bilancio regionale per lo stesso titolo. 2. In presenza di piu' soggetti destinatari tra quelli indicati all'art. 2, commi 1 e 2, i contributi sono erogati in quota parte uguale.