Art. 3.
                       Entita' dei contributi

   1.  I  contributi,  in  qualita'  di  sussidi corrisposti a titolo
assistenziale  ai  sensi  e  per gli effetti previsti all'art. 34 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(disciplina   delle   agevolazioni  tributarie),  ammontano  ad  euro
10.000,00 per singolo evento luttuoso. Da tale somma si detrae quanto
eventualmente  gia'  liquidato  ai  destinatari  di  cui all'art. 2 a
carico del bilancio regionale per lo stesso titolo.
   2.  In  presenza  di piu' soggetti destinatari tra quelli indicati
all'art.  2,  commi  1  e 2, i contributi sono erogati in quota parte
uguale.