Art. 5.
                     Ente gestore dei contributi

   1.  La  gestione  del  procedimento finalizzato all'erogazione dei
contributi  previsti  dall'art.  3 e' attribuita all'agenzia Piemonte
lavoro.
   2. La Regione conferisce all'agenzia Piemonte lavoro. con apposito
provvedimento, le risorse finanziarie necessarie.
   3.  L'agenzia Piemonte lavoro presenta annualmente alla Regione il
rendiconto  della  gestione  dei  contributi  prevista  dal  presente
articolo.