Art. 5. Ente gestore dei contributi 1. La gestione del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 3 e' attribuita all'agenzia Piemonte lavoro. 2. La Regione conferisce all'agenzia Piemonte lavoro. con apposito provvedimento, le risorse finanziarie necessarie. 3. L'agenzia Piemonte lavoro presenta annualmente alla Regione il rendiconto della gestione dei contributi prevista dal presente articolo.