Art. 8. Modalita' di erogazione dei contributi e controlli 1. I contributi sono erogati a ciascun destinatario, per singolo evento luttuoso, in un'unica soluzione e per una sola volta. 2. I controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sono effettuati dall'agenzia Piemonte lavoro prima della liquidazione dei contributi. 3. La liquidazione del contributo, da parte dell'agenzia Piemonte lavoro, ai destinatari di cui all'art. 2 e' sospensivamente condizionata alla verifica presso l'I.N.A.I.L. dell'avvio del procedimento di accertamento della rendita ai superstiti. 4. La mancata certificazione, da parte dell'I.N.A.I.L., dell'incidente sul lavoro comporta la revoca dei contributi erogati e l'avvio della procedura per il recupero delle somme illegittimamente percepite.