Art. 8.
         Modalita' di erogazione dei contributi e controlli

   1.  I  contributi sono erogati a ciascun destinatario, per singolo
evento luttuoso, in un'unica soluzione e per una sola volta.
   2.   I   controlli  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni  sono
effettuati  dall'agenzia Piemonte lavoro prima della liquidazione dei
contributi.
   3.  La liquidazione del contributo, da parte dell'agenzia Piemonte
lavoro,   ai   destinatari  di  cui  all'art.  2  e'  sospensivamente
condizionata   alla   verifica  presso  l'I.N.A.I.L.  dell'avvio  del
procedimento di accertamento della rendita ai superstiti.
   4.   La   mancata   certificazione,   da   parte  dell'I.N.A.I.L.,
dell'incidente sul lavoro comporta la revoca dei contributi erogati e
l'avvio  della procedura per il recupero delle somme illegittimamente
percepite.