(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del
                           2 aprile 2008)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
   Vista  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41  (sistema
integrato  di  interventi  e  servizi  per  la  tutela dei diritti di
cittadinanza  sociale),  come  modificata  dalla  legge  regionale 12
novembre 2007, n. 57;
   Visto,  in  particolare, l'art. 62, comma 1, della legge regionale
citata  il  quale  stabilisce  che  con  regolamento  regionale  sono
definiti:
    a)  relativamente  alle  tipologie  di  strutture  residenziali e
semiresidenziali  soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che
erogano     prestazioni    inerenti    alle    aree    d'integrazione
socio-sanitaria:
     i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
     le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;
     i requisiti professionali per il personale addetto;
     i   criteri  per  la  composizione  ed  il  funzionamento  della
commissione  multidisciplinare,  di  cui  all'art. 20, comma 3, della
citata legge regionale;
     i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai
sensi dell'art. 24, comma 2, della citata legge regionale;
    b)   relativamente   alle   strutture   soggette  all'obbligo  di
comunicazione di avvio di attivita':
     i  requisiti  organizzativi  e  di  qualita' per la gestione dei
servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
     i requisiti organizzativi specifici;
     le  modalita'  di  integrazione  delle  persone  ospitate  nelle
strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;
    c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione
regionale per le politiche sociali;
    d)  i  livelli  di  formazione scolastica e professionale per gli
operatori sociali impiegati nelle attivita' del sistema integrato;
   Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale 28 gennaio
2008.  n.  23  adottata  previa  acquisizione del parere del comitato
tecnico  della  programmazione  e  delle  competenti strutture di cui
all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
   Acquisito  il  parere  favorevole  del  consiglio  delle autonomie
locali espresso nella seduta del 7 marzo 2008;
   Acquisito  il parere favorevole con raccomandazioni espresso dalla
quarta commissione consiliare nella seduta del 20 febbraio 2008;
   Dato    atto    dell'accoglimento    parziale    delle    suddette
raccomandazioni espresse dalla quarta commissione consiliare;
   Vista  la  deliberazione  della giunta regionale 25 marzo 2008, n.
231,  che approva il regolamento di attuazione dell'art. 62, comma 1,
della  legge  regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di
interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti di cittadinanza
sociale),  come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n.
57;

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

   1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62 della legge
regionale  24 febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e
servizi   per   la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza  sociale),
disciplina:
    a)  i  requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a
comunicazione di avvio attivita';
    b)  i  livelli  di  formazione  scolastica  e professionale degli
operatori del sistema integrato sociale;
    c)  i  criteri  per  la  composizione  ed  il funzionamento della
commissione multidisciplinare;
    d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione
regionale per le politiche sociali.
   2.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento si applicano alle
strutture,  di  cui  agli  articoli  21 e 22 della legge regionale n.
41/2005, di nuova istituzione.
   3.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresi'
alle strutture gia' operanti nel caso di:
    a)  variazione  del  numero  di  posti  letto  o  modifica  della
destinazione d'uso di locali o spazi;
    b) trasferimento della struttura in altra sede;
    c) modifica della tipologia di servizio erogato.