Art. 10.
                           Utenza accolta

   1.  Le  strutture  di  cui  all'art. 8 accolgono temporaneamente o
permanentemente:
    a)  persone  maggiorenni  autosufficienti,  da  soli  o in nuclei
familiari,  anche  in  presenza di figli minorenni, che si trovano in
situazione  di  disagio  e  marginalita'  sociale,  per  le  quali la
permanenza  nel nucleo familiare e' temporaneamente o permanentemente
impossibile o contrastante con il percorso individuale;
    b)  persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e
di  soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi
condizioni  di  disagio  economico,  alle  quali  puo' essere offerto
accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;
    c)  persone  prive  di validi riferimenti che siano o siano state
sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:
     1) permesso premio o licenza;
     2)  persone  sottoposte  a misure alternative, in particolare in
affidamento  in  prova  al  servizio  sociale o soggette a detenzione
domiciliare con attivita' di lavoro o formazione;
     3) liberta' vigilata;
     4) attesa di processo definitivo;
     5) ex detenute;
    d)   richiedenti   asilo,  rifugiati  e  stranieri  con  permesso
umanitario;
    e)  donne,  anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere,
con riferimento all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286   (testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero)  in
situazione   di  pericolo,  esposte  a  rischio  psico-sociale  e  in
situazioni  di difficolta', causata da forme di maltrattamento, abuso
e  violenza  che necessitano di una collocazione abitativa protetta e
segreta,  ai  sensi  della  legge  regionale  16 novembre 2007, n. 59
(norme contro la violenza di genere);
    f)  persone  vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri
umani  che  necessitano di un percorso di protezione e reinserimento,
ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998;
    g)  persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione
di  appositi  progetti  personali improntati al raggiungimento di una
maggiore  autonomia  e  le cui eventuali gravi disabilita' consentano
comunque   di   intraprendere  uno  specifico  percorso  formativo  o
lavorativo,    secondo   quanto   previsto   dal   proprio   percorso
assistenziale personalizzato.