Art. 11. Requisiti organizzativi e di qualita' per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni 1. Le comunita' di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma l, lettera a) della legge regionale n. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'art. 22, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti: a) fornire servizi a bassa intensita' assistenziale; b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento; c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta; d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di' professionalita' adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato. 2. I requisiti delle strutture oggetto di progetti sperimentali sono individuati secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 41/2005.