Art. 11.
Requisiti  organizzativi  e di qualita' per la gestione dei servizi e
                 per l'erogazione delle prestazioni

   1.  Le  comunita'  di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma l,
lettera  a)  della  legge  regionale  n.  41/2005  e  le strutture di
accoglienza  diurna  o notturna, di cui all'art. 22, comma 1, lettera
e)  della  legge  regionale  n.  41/2005, oltre a quanto previsto dal
comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
    a) fornire servizi a bassa intensita' assistenziale;
    b)   adottare   il   regolamento   interno  di  organizzazione  e
funzionamento;
    c)  assicurare  la  tenuta  del  registro  delle presenze e della
cartella personale, per ciascuna persona accolta;
    d)  assicurare  le  funzioni  professionali  tramite personale in
possesso di' professionalita' adeguata alla tipologia di utenza delle
strutture e in relazione al progetto individualizzato.
   2.  I  requisiti  delle strutture oggetto di progetti sperimentali
sono  individuati  secondo  quanto  previsto  dall'art.  22, comma 1,
lettera b) della legge regionale n. 41/2005.