Art. 12.
Ulteriori requisiti organizzativi per le comunita' di tipo familiare

   1.  Le  comunita'  di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1,
lettera  a) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto
dall'art. 11, devono possedere i seguenti requisiti:
    a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
    b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
    c)  garantire  la  presenza  di  camere  in  numero  adeguato  al
personale accolto;
    d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
    e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio
mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti
personali;
    f) prevedere ripostigli per vari usi;
    g)   offrire   alle   persone  l'opportunita'  di  personalizzare
l'ambiente;
    h)  garantire  il  mantenimento  dell'igiene dell'ambiente con la
collaborazione delle persone ospitate.