Art. 12. Ulteriori requisiti organizzativi per le comunita' di tipo familiare 1. Le comunita' di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 11, devono possedere i seguenti requisiti: a) accogliere fino ad un massimo di otto persone; b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore; c) garantire la presenza di camere in numero adeguato al personale accolto; d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte; e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali; f) prevedere ripostigli per vari usi; g) offrire alle persone l'opportunita' di personalizzare l'ambiente; h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.