Art. 13. Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza 1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 11, devono possedere i seguenti requisiti: a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno; b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte; c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte; d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione; e) prevedere un locale adibito a deposito; f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna; g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuita' all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.