Art. 13.
  Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza

   1.  Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'art.
22,  comma  1,  lettera  c) della legge regionale n. 41/2005, oltre a
quanto previsto dall'art. 11, devono possedere i seguenti requisiti:
    a)  organizzarsi  in  cicli  di  accoglienza a carattere diurno o
notturno;
    b)  garantire,  nel  caso di accoglienza notturna, la presenza di
camere in numero adeguato alle persone accolte;
    c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
    d)  garantire  la  presenza  di un ambiente comune di soggiorno e
socializzazione;
    e) prevedere un locale adibito a deposito;
    f)  prevedere  l'erogazione  dei  pasti,  in relazione al tipo di
accoglienza diurna o notturna;
    g)  garantire  cicli  di pulizia programmati per dare continuita'
all'igiene  e  ad  buono  stato  di conservazione degli ambienti, con
particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.