Art. 14.
Modalita'  di  integrazione  delle persone ospitate nelle strutture e
              nella rete dei servizi sociali e sanitari

   1.  In  relazione  alla  specificita'  dei  bisogni  delle persone
accolte,  le  strutture  si  avvalgono  delle prestazioni offerte dal
sistema  dei  servizi  territoriali,  sanitari  e socio-sanitari, dai
centri  per  l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorita'
giudiziaria,  dalla  magistratura  di  sorveglianza,  dagli uffici di
esecuzione  penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento
e   di   integrazione   con  tutti  i  servizi  presenti  nella  rete
territoriale  che  possono  concorrere  al superamento dello stato di
bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.