Art. 14. Modalita' di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari 1. In relazione alla specificita' dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorita' giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.