Art. 15.
Livello  di  formazione  scolastica  e  professionale  relativi  agli
               operatori del sistema integrato sociale

   1.  Gli  operatori  sociali  impiegati nelle attivita' del sistema
integrato  di  cui alla legge regionale n. 41 /2005 devono possedere,
in  relazione  al  ruolo  ricoperto,  uno  dei  seguenti  livelli  di
formazione scolastica o professionale:
    a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari
afferenti le aree sociale, pedagogico-educativa e psicologica;
    b)  requisito di cui all'art. 40, comma 4, lettera e) della legge
regionale n. 40/2005;
    e)   qualifica   di  operatore  socio  sanitario  prevista  dalla
legislazione statale;
    d)  qualifica  o  diploma, rilasciato da istituto professionale o
tecnico di Stato o parificato, di:
     1) operatore dei servizi sociali;
     2) tecnico dei servizi sociali;
     3) dirigente di comunita';
    e)   qualifiche  professionali  di  II,  III,  IV  livello  e  di
specializzazione   rilasciate  dal  sistema  formativo  regionale  ed
inserite  nel  settore  sociale del «Repertorio regionale dei profili
professionali»  approvato  ai  sensi  della legge regionale 26 luglio
2002,  n.  32  (testo  unico della normativa della Regione Toscana in
materia   di   educazione,   istruzione,   orientamento,   formazione
professionale  e  lavoro), da ultimo modificata dalla legge regionale
27 luglio 2007, n. 40, i cui percorsi formativi sono disciplinati dai
relativi atti amministrativi.