Art. 15. Livello di formazione scolastica e professionale relativi agli operatori del sistema integrato sociale 1. Gli operatori sociali impiegati nelle attivita' del sistema integrato di cui alla legge regionale n. 41 /2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale: a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico-educativa e psicologica; b) requisito di cui all'art. 40, comma 4, lettera e) della legge regionale n. 40/2005; e) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale; d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di: 1) operatore dei servizi sociali; 2) tecnico dei servizi sociali; 3) dirigente di comunita'; e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del «Repertorio regionale dei profili professionali» approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40, i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.