Art. 16.
                   Diffusione dati delle strutture

   1.  I  dati  e  le informazioni delle strutture di cui al presente
regolamento   possono  essere  diffusi,  anche  singolarmente,  dalla
Regione,  nel  rispetto  della normativa in materia di protezione dei
dati  personali,  al  fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle
istituzioni  interessate  lo stato del sistema dei servizi e lo stato
di   attuazione   dei  nuovi  procedimenti  di  autorizzazione  e  di
comunicazione di avvio di attivita'.