Art. 16. Diffusione dati delle strutture 1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei nuovi procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attivita'.