Art. 18. Composizione e nomina 1. La commissione multidisciplinare e' nominata dal direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci. 2. La commissione multidisciplinare e' composta: a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unita' sanitaria locale, che la presiede; b) da un medico di assistenza sanitaria di comunita'; c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia; d) da un assistente sociale; e) da un operatore del servizio igiene; t) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza; g) da un funzionario amministrativo. 3. La commissione multidisciplinare e' integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalita' specialistiche competenti, individuate con le modalita' di cui al comma 1. 4. Per ciascun componente multidisciplinare e' nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.