Art. 18.
                        Composizione e nomina

   1.  La  commissione  multidisciplinare  e'  nominata dal direttore
generale   dell'azienda  unita'  sanitaria  locale.  I  membri  della
commissione,  di  cui  al  comma  2,  sono  individuati  dallo stesso
direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.
   2. La commissione multidisciplinare e' composta:
    a)   dal   direttore  dei  servizi  sociali  dell'azienda  unita'
sanitaria locale, che la presiede;
    b) da un medico di assistenza sanitaria di comunita';
    c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;
    d) da un assistente sociale;
    e) da un operatore del servizio igiene;
    t) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
    g) da un funzionario amministrativo.
   3.  La  commissione  multidisciplinare  e' integrata, in relazione
alle singole aree di riferimento, con professionalita' specialistiche
competenti, individuate con le modalita' di cui al comma 1.
   4.   Per  ciascun  componente  multidisciplinare  e'  nominato  un
supplente,  che  partecipa  alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di
impedimento o assenza del relativo componente.