Art. 2.
                Strutture soggette ad autorizzazione

   1.  Sono  tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui
all'art.  21,  comma  1  della  legge  regionale n. 41/2005, cosi' di
seguito suddivise:
    a)  strutture  residenziali, di cui all'art. 21, comma 1, lettera
a) della legge regionale n. 41/2005, cosi' articolate:
     1)    strutture    residenziali    per   persone   anziane   non
autosufficienti;
     2)   strutture  residenziali  per  persone  disabili  gravi  con
attestazione di gravita';
    b)   strutture  residenziali  a  carattere  comunitario,  di  cui
all'art.  21,  comma  1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005,
cosi' articolate:
     1)  strutture residenziali a carattere comunitario per persone a
rischio psico-sociale o in condizioni di disagio relazionale;
     2)  strutture  residenziali  a carattere comunitario per persone
adulte  disabili  in  stato  di  dipendenza  prevalentemente  non  in
situazione di gravita';
    c)  strutture residenziali per l'accoglienza ed il trattamento di
persone dipendenti da sostanze da abuso, di cui all'art. 21, comma 1,
lettera d) della legge regionale n. 41/2005;
    d)  centri  di pronta accoglienza per minori, di cui all'art. 21,
comma 1, lettera e) della legge regionale n. 41/2005;
    e) case di accoglienza e gruppi appartamento, di cui all'art. 21,
comma 1, lettera f) della legge regionale n. 41/2005;
    f)  servizi  residenziali  socio-educativi  per  minori,  di  cui
all'art.  21,  comma  1, lettera g) della legge regionale n. 41/2005,
cosi' articolati:
     1) comunita' familiari;
     2) comunita' a dimensione familiare;
    g) gruppi appartamento per adolescenti e giovani, di cui all'art.
21, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 41/2005;
    h)  strutture  semiresidenziali,  di  cui  all'art.  21, comma 1,
lettera i) della legge regionale n. 41/2005, cosi' articolate:
     1) strutture semiresidenziali per persone anziane;
     2) strutture semiresidenziali per persone disabili;
     3) strutture semiresidenziali per minori.
   1.  Le  strutture  di  cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della
legge  regionale  n.  41/2005,  sono  disciplinate  nell'ambito della
sperimentazione  prevista  nel  piano  integrato  sociale,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 41/2005.