Art. 20. Funzionamento 1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali e' necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti. 2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo. 3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura. 4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attivita' di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti. 5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento puo' presentare osservazioni.