Art. 20.
                            Funzionamento

   1.  La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi
e sedute, per i quali e' necessaria la presenza di tutti i componenti
ovvero dei rispettivi supplenti.
   2.   La  commissione  multidisciplinare,  per  l'accertamento  dei
requisiti   finalizzato  al  rilascio  dell'autorizzazione,  comunica
anticipatamente   alla   struttura  interessata  lo  svolgimento  del
sopralluogo.
   3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare
redige  un  verbale,  sottoscritto dal presidente della commissione e
dal soggetto preposto alla direzione della struttura.
   4.  In  esito  ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la
commissione   multidisciplinare   redige  un  parere,  con  eventuali
prescrizioni     di     adeguamento     finalizzate    al    rilascio
dell'autorizzazione  ed  all'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
ordine al mantenimento dei requisiti.
   5.   Entro   venti   giorni   dal   sopralluogo,   la  commissione
multidisciplinare  trasmette  il  parere  di cui al comma 4 al comune
competente  ed  al  legale  rappresentante  della struttura, il quale
entro quindici giorni dal ricevimento puo' presentare osservazioni.