Art. 21.
                            Composizione

   1.  La  commissione regionale per le politiche sociali, presieduta
dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, e' composta
da:
    a) un rappresentante dei medici;
    b) un rappresentante degli assistenti sociali;
    c) un rappresentante degli psicologi;
    d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
    e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
    f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
    g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
    h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei
lavoratori maggiormente rappresentative;
    i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative;
    j)   tre   rappresentanti   delle  organizzazioni  sindacali  dei
pensionati maggiormente rappresentative;
    k)  quattro  rappresentanti  delle  associazioni  delle categorie
economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
    l)   due   rappresentanti   delle  organizzazioni  sindacali  dei
pensionati   delle   categorie   economiche,   industria,  commercio,
artigianato ed agricoltura;
    m)  tre  rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del
cittadino e dell'utente dei servizi;
    n)  quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attivita'
di tutela dei disabili e degli invalidi;
    o)  quattro  rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei
consigli territoriali degli immigrati:
    p)  tre  rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di
natura privata che erogano servizi e interventi sociali.