Art. 21. Composizione 1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, e' composta da: a) un rappresentante dei medici; b) un rappresentante degli assistenti sociali; c) un rappresentante degli psicologi; d) un rappresentante dei medici di medicina generale; e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato; f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale; g) tre rappresentanti della cooperazione sociale; h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative; i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative; k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura; l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura; m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi; n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attivita' di tutela dei disabili e degli invalidi; o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati: p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.