Art. 22. Procedura di nomina l. I componenti della commissione di cui all'art. 21 sono designati dai seguenti soggetti: a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a), b), c); b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'art. 21, comma 1, lettera d); c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'art. 21, comma 1, lettere e), f), g); d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), l); e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'art. 21, comma 1, lettere k), m), n), o), p). 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma l comunicano alla giunta regionale le rispettive designazioni. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2 e' nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 26 marzo 2008 MARTINI (Omissis).