Art. 22.
                         Procedura di nomina

   l.  I  componenti  della  commissione  di  cui  all'art.  21  sono
designati dai seguenti soggetti:
    a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'art. 21, comma
1, lettere a), b), c);
    b)  le  organizzazioni  sindacali dei medici di medicina generale
per il componente di cui all'art. 21, comma 1, lettera d);
    c)  le  rispettive  consulte per i componenti di cui all'art. 21,
comma 1, lettere e), f), g);
    d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui
all'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), l);
    e)  i  soggetti  individuati  dalla  procedura  concordata tra la
giunta  regionale  e  le  rispettive  organizzazioni o associazioni o
consigli  territoriali  per i componenti di cui all'art. 21, comma 1,
lettere k), m), n), o), p).
   2.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
i  soggetti  di  cui  al  comma l comunicano alla giunta regionale le
rispettive designazioni.
   La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.  Decorso  il  termine di cui al comma 2 e' nominata quando
sono designati almeno i due terzi dei membri.
   Il  presente  regolamento  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Toscana.
    Firenze, 26 marzo 2008
                               MARTINI
   (Omissis).