Art. 4.
               Requisiti strutturali ed organizzativi

   2.  Le  strutture di cui all'art. 2, comma 1, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione  al  funzionamento,  devono possedere i requisiti
minimi  strutturali  e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia
di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando
il  rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia,
antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.