Art. 5. Requisiti professionali per il personale 1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 2, comma 1, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A. 2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche: a) addetto all'assistenza di base; b) operatore socio sanitario; c) educatore professionale; d) infermiere; e) fisioterapista; f) animatore socio-educativo. 3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali: a) diploma di tecnico dei servizi sociali; b) diploma di dirigente di comunita'; c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.