Art. 5.
              Requisiti professionali per il personale

   1.   Ferma   restando   l'applicazione  dei  contratti  collettivi
nazionali  di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale
addetto  alle  strutture di cui all'art. 2, comma 1, opera secondo le
funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura,
nell'allegato A.
   2.  A  ciascun  addetto  di  cui al comma 1 deve corrispondere una
delle seguenti professioni o qualifiche:
    a) addetto all'assistenza di base;
    b) operatore socio sanitario;
    c) educatore professionale;
    d) infermiere;
    e) fisioterapista;
    f) animatore socio-educativo.
   3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve
possedere   uno   dei   seguenti   titoli   di  studio  o  qualifiche
professionali:
    a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
    b) diploma di dirigente di comunita';
    c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione
professionale nel relativo profilo.