Art. 6.
            Figure professionali preposte alla direzione

   1.  La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 2, ad
eccezione  delle  comunita' familiari,e' esercitata da un laureato in
possesso   di  comprovate  competenze  di  tipo  gestionale  tali  da
assicurare le funzioni di cui al comma 2.
   2. Il soggetto di cui al comma 1:
    a)  cura  l'attuazione  dei  piani individualizzati ed e' garante
della qualita' dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
    b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione
ed il controllo delle attivita' della struttura;
    c)  coordina  il  personale,  favorendo  il  lavoro  di  gruppo e
l'autonomia    tecnica   degli   operatori,   individuando   compiti,
responsabilita' e linee guida di comportamento;
    d)  sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce
la formazione del personale;
    e)  cura  i rapporti coni familiari, con i servizi territoriali e
con l'autorita' giudiziaria.
   3.  Possono  esercitare  la  funzione di direzione delle strutture
anche  coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art.
40,  comma  4, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n.
40 (disciplina del servizio sanitario regionale).