Art. 6. Figure professionali preposte alla direzione 1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 2, ad eccezione delle comunita' familiari,e' esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2. 2. Il soggetto di cui al comma 1: a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed e' garante della qualita' dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti; b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attivita' della struttura; c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilita' e linee guida di comportamento; d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale; e) cura i rapporti coni familiari, con i servizi territoriali e con l'autorita' giudiziaria. 3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 4, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale).