Art. 9.
                 Comunicazione di avvio di attivita'

   1.  Il legale rappresentante delle strutture di cui all'art. 8, e'
tenuto  ad effettuare la comunicazione di cui allo stesso articolo al
comune, nel cui territorio e' ubicata la struttura, prima dell'inizio
dell'attivita'.
   2.   La   comunicazione   di   cui   al  comma  l  deve  contenere
l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.
   3.  Il  comune, per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di
cui all'art. 8, puo' avvalersi della commissione multidisciplinare di
cui all'art. 17.