Art. 9. Comunicazione di avvio di attivita' 1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'art. 8, e' tenuto ad effettuare la comunicazione di cui allo stesso articolo al comune, nel cui territorio e' ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attivita'. 2. La comunicazione di cui al comma l deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti. 3. Il comune, per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'art. 8, puo' avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'art. 17.