Art. 2.
Modifiche   all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
                       regionale n. 32/R/2006

   1.  Dopo  il  comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 32/R/2006 e' inserito il seguente:
   «7-bis.  I  contenitori  per  lo  stoccaggio  dei  liquami  e  dei
materiali  ad  essi assimilati devono avere un volume non inferiore a
quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
    a)  centoventi  giorni  per  gli  allevamenti di bovini da latte,
bufalini,  equini  e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati
da  assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di
lunga e media durata e cereali autunno-vernini;
    b)  centocinquanta giorni per gli allevamenti di cui alla lettera
a)  in  assenza  degli assetti colturali citati e per tutti gli altri
allevamenti."
   2.  Dopo  il  comma  7-bis  dell'art. 9 del decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 32/R/2006 e' inserito il seguente:
   «7-ter.  Per  il  dimensionamento  dei  volumi  stoccabili  si  fa
riferimento all'allegato 3 del presente regolamento.».