Art. 2. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 1. Dopo il comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 e' inserito il seguente: «7-bis. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in: a) centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini; b) centocinquanta giorni per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti." 2. Dopo il comma 7-bis dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R/2006 e' inserito il seguente: «7-ter. Per il dimensionamento dei volumi stoccabili si fa riferimento all'allegato 3 del presente regolamento.».