Art. 2. Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 3/1994 1. L'art. 46 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 46 (Miglioramenti ambientali). - 1. Con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione puo' prevedere contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori di fondi per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica e il ripristino degli equilibri naturali.».