Art. 2.
      Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale n. 3/1994

   1.  L'art.  46  della  legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  46  (Miglioramenti  ambientali).  - 1. Con gli strumenti di
programmazione   regionale,   ivi   compresi  quelli  di  derivazione
comunitaria,  la  Regione puo' prevedere contributi in conto capitale
ai proprietari o conduttori di fondi per la realizzazione di progetti
per  la  valorizzazione  del  territorio,  l'incremento  della  fauna
selvatica e il ripristino degli equilibri naturali.».