Art. 3.
      Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 3/1994

   1.  L'art.  48  della  legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  48  (Utilizzazione  dei  territori  agricoli  ai fini della
gestione  programmata  della  caccia).  - 1. Allo scopo di gestire il
contributo  dovuto  ai  proprietari  e  conduttori  di fondi ai sensi
dell'art.  15, comma 1, della legge n. 157/1992, con gli strumenti di
programmazione   regionale,   ivi   compresi  quelli  di  derivazione
comunitaria,  la  Regione  prevede contributi per la realizzazione di
specifici progetti.».