Art. 3. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 3/1994 1. L'art. 48 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 48 (Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia). - 1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 157/1992, con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione prevede contributi per la realizzazione di specifici progetti.».