Art. 4. Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «1. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue: a) nella misura del 10 per cento a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 47; b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite; c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite; d) nella misura del 65 per cento a favore delle province per la gestione faunistica del territorio. Almeno il 30 per cento delle risorse e' destinato a interventi sul territorio soggetto a caccia programmata, che devono essere realizzati attraverso i comitati di gestione degli ATC; e) nella misura del 1 per cento per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 46 e 48; f) nella misura del 2 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attivita' e iniziative istituzionali.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nella predisposizione dei programmi annuali di cui all'art. 10 le province destinano una quota delle risorse agli interventi di cui agli articoli 46 e 48.». 3. Il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «2. Il restante 13 per cento e' a disposizione della giunta regionale e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, ad attivita' di educazione e propaganda nonche' ad eventuali contributi ad enti ed associazioni operanti nel settore e per l'espletamento dei compiti propri della giunta stessa.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 aprile 2008 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2008.