Art. 4.
        Modifica all'art. 50 della legge regionale n. 3/1994

   1.  Il  comma  1  dell'art.  50 della legge regionale n. 3/1994 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Per  il raggiungimento delle finalita' della presente legge e
in  particolare  per  incentivare  interventi  di tutela e ripristino
ambientale,  la  giunta  regionale  ripartisce  annualmente  le somme
riscosse  a  titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio
venatorio come segue:
    a)  nella  misura del 10 per cento a favore delle province, quale
fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 47;
    b)  nella  misura  del  3  per  cento  a  favore  dei  comuni per
l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
    c)  nella  misura  del  6  per  cento a favore delle province per
l'esercizio delle funzioni attribuite;
    d)  nella  misura del 65 per cento a favore delle province per la
gestione  faunistica  del  territorio.  Almeno  il 30 per cento delle
risorse  e'  destinato  a interventi sul territorio soggetto a caccia
programmata,  che  devono  essere realizzati attraverso i comitati di
gestione degli ATC;
    e)  nella  misura  del  1  per  cento  per la realizzazione degli
interventi di cui agli articoli 46 e 48;
    f)  nella  misura  del  2  per  cento a favore delle associazioni
venatorie  riconosciute  a  livello  nazionale  in  proporzione della
rispettiva  documentata  consistenza  associativa a livello regionale
per le proprie attivita' e iniziative istituzionali.».
   2. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1994 e'
aggiunto il seguente:
   «1-bis.   Nella  predisposizione  dei  programmi  annuali  di  cui
all'art.  10  le  province  destinano  una  quota  delle risorse agli
interventi di cui agli articoli 46 e 48.».
   3.  Il  comma  2  dell'art.  50 della legge regionale n. 3/1994 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  Il  restante  13  per  cento  e'  a disposizione della giunta
regionale  e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore
dell'ambiente  e della fauna, ad attivita' di educazione e propaganda
nonche'  ad eventuali contributi ad enti ed associazioni operanti nel
settore   e  per  l'espletamento  dei  compiti  propri  della  giunta
stessa.».
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 28 aprile 2008
                               MARTINI
La presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale nella
   seduta del 22 aprile 2008.