Art. 2.

                             Beneficiari



   1.  Sono  beneficiarie  delle agevolazioni previste dalla presente
legge  le  piccole e medie imprese di cui all'art. 1 che abbiano sede
legale e operativa nel territorio della Regione Toscana.
   2.  Ai  fini  della  presente  legge, sono piccole e medie imprese
quelle   corrispondenti  ai  parametri  previsti  dalle  disposizioni
dell'Unione europea.
   3.  Le  imprese  di  cui  al  comma  1,  possono  essere  di nuova
costituzione.  In  tal  caso,  la loro costituzione deve avvenire nel
corso  dei  sei  mesi  precedenti  alla  data  di presentazione della
domanda  di  accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge,
ovvero  entro  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della domanda
stessa.
   4.  Le  imprese  di  cui  al  comma  1, diverse da quelle di nuova
costituzione,  devono  essere  costituite  nel  corso dei cinque anni
precedenti  la  data  di  presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni previste dalla presente legge.
   5. Dalle agevolazioni della presente legge sono escluse le imprese
nelle  quali  gli  immobilizzi  tecnici, materiali e immateriali sono
costituiti  per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione
o conferimento di azienda o rami di azienda.