Art. 2. Beneficiari 1. Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese di cui all'art. 1 che abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Toscana. 2. Ai fini della presente legge, sono piccole e medie imprese quelle corrispondenti ai parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea. 3. Le imprese di cui al comma 1, possono essere di nuova costituzione. In tal caso, la loro costituzione deve avvenire nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa. 4. Le imprese di cui al comma 1, diverse da quelle di nuova costituzione, devono essere costituite nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge. 5. Dalle agevolazioni della presente legge sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda.