Art. 3.

Condizioni  di  ammissibilita'  alle  agevolazioni  per le imprese di
                         nuova costituzione



   1.  L'impresa  di  nuova  costituzione, come indicata dall'art. 2,
comma  3,  per  l'accesso  alle  agevolazioni previste dalla presente
legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    a)  l'eta'  del titolare dell'impresa non deve essere superiore a
trentacinque   anni   al   momento  della  costituzione  dell'impresa
medesima;
    b)  l'eta'  dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento
dei  soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale,
ad esclusione delle societa' cooperative, non deve essere superiore a
trentacinque  anni  al  momento  della  costituzione  della  societa'
medesima;
    c)  l'eta'  dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento
dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale
sociale  delle  societa'  cooperative  non  deve  essere  superiore a
trentacinque  anni  al  momento  della  costituzione  della  societa'
medesima.  L'assunzione  di  partecipazioni  nel capitale sociale dei
fondi   mutualistici   per   la   promozione   e  lo  sviluppo  della
cooperazione,  di  cui  agli  articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992,  n. 59 (nuove norme in materia di societa' cooperative), non e'
preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.
   2.  I  soggetti  indicati al comma 1, non possono essere titolari,
legali  rappresentanti  o  soci di altra impresa o societa' che abbia
usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.
   3.  Nel  caso  di variazione del titolare dell'impresa, dei legali
rappresentanti  o  della  compagine  sociale, il requisito anagrafico
previsto  dal  comma  1  deve essere comunque rispettato; a tal fine,
l'impresa  e'  tenuta  a comunicare alla giunta regionale le avvenute
variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.
   4.  Per  le  societa' indicate al comma 1, lettera b), il capitale
sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.