Art. 3. Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione 1. L'impresa di nuova costituzione, come indicata dall'art. 2, comma 3, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) l'eta' del titolare dell'impresa non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione dell'impresa medesima; b) l'eta' dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle societa' cooperative, non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della societa' medesima; c) l'eta' dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle societa' cooperative non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della societa' medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (nuove norme in materia di societa' cooperative), non e' preclusiva dell'accesso alle agevolazioni. 2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o societa' che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge. 3. Nel caso di variazione del titolare dell'impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l'impresa e' tenuta a comunicare alla giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse. 4. Per le societa' indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.